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Dopo la rivoluzione digitale prevista per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 14 del D. Lgs. n. 159/2014), anche la procedura di voluntary disclosure sembra destinata a viaggiare via PEC.

Con l’emendamento 9.152, il Governo ha introdotto, infatti, la possibilità di notificare – dal 1° Gennaio 2016 – gli atti della procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del professionista che assiste il contribuente nella procedura, purché il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

In virtù del principio del doppio binario in tema di notificazione (anche telematica), questa potrà intendersi perfezionata per l’Amministrazione finanziaria nel momento in cui il gestore trasmetterà all’Ufficio la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio.

Per il contribuente destinatario, invece, la notifica via PEC si intenderà perfezionata nel momento in cui l’email certificata arriverà nella disponibilità informatica del professionista, ovvero alla data di effettivo ricevimento del documento nella casella di posta elettronica certificata (e non alla data di lettura).

La scelta del contribuente di optare per le notifiche via PEC al professionista graverà quest’ultimo dell’onere giuridico di sorvegliare costantemente e quotidianamente la propria casella di posta certificata, posto che i termini da calcolarsi a partire dalla notificazione decoreranno proprio dalla data di avvenuta consegna della ricevuta all’Agenzia delle Entrate.

Ma quali vantaggi apporterà l’emendamento introdotto dal Governo?

La notifica digitale mediante posta certificata, oltre a consentire un risparmio sui costi di produzione e circolazione della documentazione cartacea, permetterà di razionalizzare e velocizzare le modalità di notifica degli atti nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.

Inoltre, la notifica via PEC limiterà il sorgere di eventuali problemi di comunicazione tra l’Agenzia e il contribuente; quest’ultimo infatti potrebbe ricevere in ritardo o non ritirare gli atti dell’Agenzia, con possibili conseguenze negative sul perfezionamento della procedura di voluntary disclosure. Sarà infatti il professionista, in qualità di anello di congiunzione tra l’Amministrazione e il contribuente, a dover ricevere la notifica e a trasmetterla tempestivamente al proprio cliente.

L’emendamento prevede altresì delle indicazioni operative volte a fronteggiare l’ipotesi in cui la casella di posta elettronica del professionista risulti satura oppure l’indirizzo di posta elettronica risulti irraggiungibile o inattivo. In questo casi, l’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica degli atti attraverso le modalità tradizionali.