Voluntary Disclosure: c’è tempo fino al 30 Novembre per presentare la richiesta di accesso alla procedura

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 settembre, è stato pubblicato il D.L. n. 153/2015 che proroga il termine per l’adesione alla voluntary disclosure, la procedura che consente di far emergere e regolarizzare i capitali detenuti all’estero.

Introdotta dalla Legge n. 186/2014, la disciplina della voluntary disclosure prevede che i contribuenti che detengono illecitamente attività e beni all’estero possano regolarizzare la propria posizione mediante specifiche attività di collaborazione volontaria con l’amministrazione.

Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

La proroga – richiesta a gran voce da intermediari e professionisti per la complessità delle procedure di rientro dei capitali – ha fissato:

  • al 30 Novembre 2015: il termine per la richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure;
  • al 30 Dicembre 2015: la scadenza per l’integrazione dell’istanza e la presentazione della relativa documentazione.

Il modello di richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure va presentato esclusivamente per via telematica o direttamente (nel caso in cui si sia abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari abilitati di cui al D.P.R. n. 322/1998.

L’accesso alla procedura di collaborazione volontaria è precluso “se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria”.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Il D.L. consentirà al Governo di contabilizzare gli incassi della voluntary nel 2016 così da utilizzarli tra le poste di entrata della legge di stabilità ancora in via di definizione.

Inoltre, in virtù degli incassi previsti, il Decreto ha permesso di neutralizzare l’aumento delle accise sui carburanti che altrimenti sarebbe scattato automaticamente dal 1° ottobre, per effetto della clausola di salvaguardia inserita nell’ultima legge di stabilità posta a copertura dell’estensione del reverse charge alla grande distribuzione.

Il D.L. ha infine confermato che le norme sulla voluntary disclosure non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.