Lo scorso 29 Gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli – con le annesse istruzioni – per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nell’ambito delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015.

Che cosa sono gli studi di settore?

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e statistico-matematiche dall’Agenzia delle Entrate, sono uno strumento di verifica atto a stimare i ricavi o i compensi da attribuire al contribuente.

Gli studi di settore vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per misurare lo scostamento minimo o massimo tra quanto dichiarato dal contribuente e la media stimata per ciascuna attività, sulla base:

  • di indicatori di normalità economica;
  • della coerenza di comportamento del contribuente rispetto ai valori espressi dagli indicatori.

Gli studi di settore sono inoltre utilizzati dall’Amministrazione finanziaria in fase di controllo.

Le principali novità degli studi di settore 2016

Alla luce delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia per gli anni 2016 – 2018, è stato eliminato l’obbligo di presentare i modelli INE (Indicatori di Normalità Economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, quindi, questi due adempimenti non sono stati ritenuti più necessari, poiché eventuali introiti non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare possono essere efficacemente rilevati dal Fisco attraverso i nuovi strumenti di integrazione e di analisi delle banche dati.

I modelli per gli studi di settore 2016 recepiscono poi le novità fiscali relative al periodo d’imposta:

  • quadri “F” e “G”: imprenditori e professionisti possono indicare, in appositi campi, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, riconosciuta dalla Legge di Stabilità 2016. Gli stessi quadri tengono inoltre conto dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (il vecchio regime dei minimi). Nel quadro “F”, inoltre, per gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2015, sono stati accorpati i righi F14 e F15;
  • quadro “X”: per gli studi oggetto di aggiornamento, è possibile rettificare il peso di alcune variabili;
  • quadro “V”: è dedicato alle cooperative a mutualità prevalente, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, a coloro che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente;
  • quadro “Z”: nei modelli di alcuni studi che andranno in evoluzione nel periodo d’imposta 2017, questo quadro servirà per chiedere ulteriori informazioni utili ai fini dell’aggiornamento degli studi stessi.

A chi si applicano gli studi di settore?

Gli studi di settore si applicano a tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Per “attività prevalente” si intende quell’attività dai cui deriva, nel periodo d’imposta 2015, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L’individuazione dell’attività prevalente deve essere effettuata con riferimento ad una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, indicando separatamente quelle che producono una categoria di reddito e quelle che producono l’altra.

A tal riguardo:

  • se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente dovrà applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse;
  • se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente dovrà applicarlo sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo.

Nel caso in cui, invece, il contribuente svolga contemporaneamente più attività di impresa rientranti in studi di settore differenti, ai fini dell’accertamento possono verificarsi le seguenti ipotesi:

  • se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento;
  • se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Gli studi di settore si applicano anche:

  • se lo stesso soggetto cessa un’attività e ne inizia un’altra, nei sei mesi successivi alla data di cessazione;
  • se l’attività costituisce una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (a titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria le situazioni di inizio attività derivanti da acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione di azienda, operazioni di trasformazione, operazioni di scissione e fusione di società);
  • nei confronti di soggetti con periodo d’imposta diverso dai dodici mesi;
  • in caso di svolgimento di un’attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta.

La trasmissione e l’invio dei modelli per gli studi di settore

I modelli devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, unitamente a UNICO 2016, entro il 30 Settembre 2016.

La trasmissione dei dati può essere effettuata direttamente, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario abilitato.