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Con la circolare n. 28/E dello scorso 15 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’adempimento dell’obbligo di versamento dell’acconto IVA per i soggetti in split payment.

Per tali contribuenti, le modalità di calcolo dell’acconto sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 (come modificato dai decreti ministeriali del 27 giugno e del 13 luglio 2017), applicabile alle operazioni riconducibili nell’ambito oggettivo della predetta scissione dei pagamenti.

Il documento di prassi, che completa i primi chiarimenti già resi con la circolare n. 27/2017, rammenta i presupposti e i metodi di determinazione dell’acconto IVA di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 405/1990, per poi soffermarsi sulle regole che i soggetti “split payment” dovranno seguire, in generale, nel determinare l’acconto, nonché, in particolare, quello per il 2017.

Ma che cos’è l’acconto IVA?

L’acconto IVA rappresenta un anticipo del versamento d’imposta dovuto e va effettuato entro il 27 dicembre di ciascun anno.

I contribuenti mensili devono effettuarlo in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno.

I contribuenti trimestrali, invece, sono chiamati ad effettuarlo in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

Con particolare riguardo all’acconto IVA 2017, in assenza di una base storica che tenga conto dell’imposta da split payment, l’articolo 4, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017, modificativo del D.M. 23 gennaio 2015, ha previsto delle regole ad hoc. Nello specifico, la circolare 28/E tratta in modo separato le P.A. e le Società – in split payment dal 1° luglio 2017 – che decidono di utilizzare il metodo storico, a seconda che versino l’IVA da split payment direttamente (comma 01, articolo 5 D.M. 23 gennaio 2015) oppure nell’ambito delle liquidazioni periodiche (comma 1, articolo 5 D.M. 23 gennaio 2015).

Versamenti diretti

Secondo la relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2017 “i soggetti che versano l’imposta ai sensi del nuovo comma 01 dell’articolo 5 devono operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”.

A tale riguardo, la circolare 28/E ha tenuto a precisare che queste P.A. e Società, “ove decidano di determinare l’acconto IVA con il metodo storico, sono chiamate ad effettuare un versamento unitario computando, nella base di calcolo, l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”.

Liquidazioni periodiche

Anche le P.A. e le Società che versano l’IVA da split payment nell’ambito delle liquidazioni periodiche, mediante la doppia annotazione delle fatture di acquisto, “devono determinare l’acconto IVA computando, nella base di calcolo determinata secondo le regole ordinarie, l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”.

Ciò in osservanza di quanto precisato nella relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2017, secondo cui “i soggetti, che annotano le fatture ai sensi del comma 1, devono determinare l’acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base deve essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”.

Eccedenza IVA

La circolare chiarisce che, nel caso in cui il 2016 si sia chiuso con un’eccedenza detraibile, i contribuenti possano tenere conto di tale eccedenza, nel calcolo dell’acconto IVA 2017. In tal caso la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica tra:

l’IVA relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017;
il credito IVA relativo al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione IVA (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.

Infine la circolare afferma che, le speciali modalità di calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2017, ove determinate con metodo storico, riguardano solo i soggetti split payment dal 1° luglio 2017. Per questo motivo, le P.A. che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, non sono tenute a considerare – ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017 – l’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, ma possono mantenere il loro riferimento unicamente alle liquidazioni (dicembre e quarto trimestre) dell’anno 2016, in quanto già comprendenti l’IVA.