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La L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto delle novità relativamente alla comunicazione dei dati delle fatture, ossia il cosiddetto Spesometro: vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Che cos’è lo Spesometro 2018?

Lo Spesometro 2018 è un particolare adempimento fiscale, noto come “elenco clienti – fornitori”, ovvero una comunicazione che i soggetti passivi IVA devono presentare ogni anno all’Agenzia delle Entrate e contenente i dati contabili delle operazioni di liquidazione periodica dell’imposta, nonché tutte le fatture emesse e ricevute, anche in forma riepilogativa.

Ricordiamo, infatti, che per le operazioni inferiori a 300 euro, i contribuenti hanno la facoltà di inviare un documento riepilogativo contenente tutte le informazioni di dettaglio come nome, cognome, partita IVA, codice fiscale del dichiarante e della controparte, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota e imposta, tipologia dell’operazione se imponibile, non imponibile, esente o fuori campo IVA.

Quali sono le nuove scadenze dello Spesometro 2018?

La Legge di Bilancio 2018 ha posticipato la scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture relativamente al secondo trimestre o primo semestre 2018 dal 16 settembre al 30 settembre 2018.

Pertanto, per chi opta per l’invio trimestrale dei dati, le nuove scadenze della comunicazione dati fatture 2018 sono:

• I° trimestre: entro il 31 maggio 2018;
• II° trimestre: entro il 30 settembre 2018;
• III° trimestre: entro il 30 novembre 2018;
• IV° trimestre: entro il 28 febbraio 2019.

Le scadenze per i soggetti passivi IVA che optano per l’invio semestrale sono invece:

• I° semestre: entro il 30 settembre 2018;
• II° semestre: entro il 28 febbraio 2019.

Le scadenze per la comunicazione liquidazioni IVA 2018 sono le medesime sia nel caso di invio trimestrale che nel caso di invio semestrale.

Chi sono i soggetti esonerati dall’invio dello Spesometro 2018?

I soggetti esonerati dallo Spesometro per l’anno d’imposta 2018 sono:

i contribuenti forfettari e i contribuenti minimi, cioè quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
le amministrazioni pubbliche che devono trasmettere i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
i coltivatori situati nelle zone montane;
i produttori agricoli e ittici marginali che godono del regime speciale IVA (ex art. 34, c. 7 del D.P.R. n. 633/1972).

Le sanzioni

Si ricorda che il D.L. n. 148/2017 convertito nella L. n. 172/2017  è intervenuto in materia di sanzioni abolendo quelle relative alla comunicazione del primo semestre 2017, a condizione che i dati vengano correttamente trasmessi entro il 28 febbraio 2018. La sanatoria non riguarda le comunicazioni omesse.

Si rammenta, infine, che per l’errata o incompleta trasmissione dello Spesometro, l’art. 11, c. 2 bis del D. Lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di 1000 euro per ogni trimestre, sanzione ridotta alla metà per le correzioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza.