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Con comunicato stampa dello scorso 12 Febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i sostituti d’imposta hanno tempo fino al 9 Marzo 2015 (quest’anno il 7 Marzo, termine ordinario previsto dalla norma, cade di sabato) per inviare telematicamente i modelli per i redditi 2014 all’Agenzia stessa che è chiamata, per la prima volta, a predisporre e a rendere disponibili le dichiarazioni precompilate entro il prossimo 15 Aprile.

Al fine di rendere ulteriormente più agevole la prima applicazione di questo invio, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto le seguenti semplificazioni:

  • in presenza di comunicazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, l’invio telematico è facoltativo. Ciò significa, letteralmente, che, qualora, unitamente ai redditi esenti occorra certificare anche redditi “non esenti”, l’adempimento dell’invio telematico torna ad essere obbligatorio e di conseguenza tutte le certificazioni predisposte, anche quelle relative a redditi esenti, devono essere inviate. In ogni caso, la certificazione unica deve essere predisposta e consegnata ai percipienti essendo l’esenzione riferita all’invio telematico della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate ma non alla consegna della certificazione ai percipienti;
  • gli operatori possono scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail;
  • le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non “compatibili” con il modello 730 (ad esempio, quelli di lavoro autonomo abituale) possono essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 Marzo 2015, senza che la circostanza comporti l’applicazione di sanzioni. A tal proposito, si ricorda che in caso di omessa, tardiva o errata compilazione è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione, evitabile inviando una certificazione correttiva entro 5 giorni dalla scadenza del termine.