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agenzia_entrate1L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.40/E, ha determinato e chiarito l’applicabilità dell’articolo 13-ter del DL 83/2012: è perciò opportuno contestualizzarne i contenuti, soprattutto in seguito alle evidenti difficoltà applicative incontrate negli ultimi mesi. La normativa in questione stabilisce che:

– sia l’appaltatore sia il committente sono responsabili del versamento all’Erario dell’IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
– il committente, per sollevarsi da tale responsabilità, può acquisire la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.

Inizialmente si presupponeva che tali disposizioni si riferissero unicamente al settore dell’edilizia; in realtà, di fatto, si tratta di un modello applicabile per quasi tutte le forniture di servizi. Ma in pratica, come funziona?

L’impresa che riceve una fattura a fronte dell’erogazione di servizi, può richiedere al fornitore un documento adeguato, che attesti l’avvenuto versamento delle imposte (IVA e ritenute su redditi da lavoro dipendente), e può subordinare il pagamento della fattura stessa alla ricezione di tale documento.
L’azienda fornitrice, pertanto, è tenuta a produrre una dichiarazione sostitutiva, che riporti gli estremi della avvenuta liquidazione delle imposte (ad esempio, gli estremi del modello F24).

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