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Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) è un istituto giuridico che consente al contribuente di regolarizzare, spontaneamente, versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, con il versamento di sanzioni ridotte proporzionate alla tempestività dell’autocorrezione.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo di propria volontà il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi;
  • della sanzione prevista in misura ridotta.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 9 giugno 2015 n. 23/E, ha fornito dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità) al ravvedimento operoso, così come disciplinato dall’art. 13 del sopracitato Decreto.

In particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti, incentivando la “compliance fiscale” – volta a ridurre gli ambiti del contenzioso tributario, anche attraverso uno scambio sempre più agevole di informazioni – il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.

Inanzitutto, la nuova disciplina consente di regolarizzare i versamenti relativi non solo all’Irpef, all’Imu e alla Tasi ma anche a tutti gli altri tributi locali e regionali, compreso il bollo auto.

Poi, sotto il profilo temporale, il ravvedimento operoso – che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione” – può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza (comma 1-ter).

A tale fine, tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.

Inoltre, al fine di premiare maggiormente il contribuente che si attiva con tempestività rispetto al momento della violazione, la nuova disciplina ha introdotto diverse ed ulteriori misure di riduzione della sanzione, ovvero:

  • un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.