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Parte il Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali come opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi ecc. introdotta dalla Legge n. 190/2004.

Lo scorso 1 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento, il n. 2015/154278, che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e una circolare, la n. 36/E/2015, che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

Che cos’è e come funziona il Patent box

Il Patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. I redditi agevolabili sono quelli derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.

Istituito dall’articolo 1, c. 37 – 45, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Patent box mira ad incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e premiare le imprese che svolgono attività legate all’innovazione e alla creatività.

Il ruling

Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare all’Agenzia delle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, contenente:

  • i dati identificativi dell’impresa (sede legale, codice fiscale e/o partita Iva, ecc.) e l’eventuale domiciliatario nazionale presso il quale si chiede di ricevere le relative comunicazioni;
  • l’indirizzo della stabile organizzazione o dell’eventuale domiciliatario, per le imprese non residenti e le generalità e l’indirizzo del rappresentante per i rapporti tributari in Italia;
  • i termini dell’accordo preventivo che possono riguardare, secondo i casi, le modalità di calcolo del contributo economico, delle perdite, del reddito agevolabile o delle plusvalenze derivanti dall’utilizzo del bene o ai fini della sua produzione;
  • la tipologia del prodotto per il quale si chiede l’agevolazione e l’eventuale vincolo di complementarietà tra più beni;
  • il tipo di attività di ricerca e sviluppo svolta;
    la firma della persona che rappresenta la società (legale rappresentante o altro soggetto).

I soggetti titolari di reddito di impresa devono conservare una copia dell’istanza e della relativa documentazione anche su supporto elettronico.

La documentazione può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa.

Perdite da Patent box

Per quanto riguarda le perdite, la circolare n. 36/E/2015 chiarisce che lo sfruttamento economico dei beni immateriali può comportare, anche solo temporaneamente, che i costi eccedano i ricavi, generando in tal modo una perdita anziché un reddito. La disciplina in commento non reca alcuna specifica previsione in merito al trattamento delle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. Ciononostante, l’Agenzia ritiene che nel caso in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa in regime di Patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

La circolare chiarisce, inoltre, che nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risultato negativo, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo. I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione.

La circolare specifica, infine, che le perdite generate in vigenza del regime di Patent box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di “recapture”, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi.