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Con la Circolare n. 12/E 2016 dello scorso 8 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i chiarimenti resi in occasione degli incontri con la stampa specializzata avvenuti ad inizio anno.

La Circolare ripercorre le principali novità fiscali 2016: dal maxiammortamento al ravvedimento operoso, dal regime dei minimi al patent box.

Maxiammortamento

Introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, il meccanismo prevede una maggiorazione del 40% sull’ammortamento dei beni acquistati a partire dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016.

In relazione al maxiammortamento, la Circolare chiarisce che:

  • il bonus non produce alcun effetto ai fini IRAP;
  • la maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività in quanto trova applicazione solamente in relazione alla determinazione delle quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria;
  • se una società consegue il reddito minimo richiesto dalla normativa sulle società non operative, la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo;
  • l’agevolazione si applica a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene acquistato, mentre l’operazione di acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2016. Quindi se un bene mobile, ad esempio un impianto, viene consegnato entro il 31 dicembre 2016, ma entra in funzione nel 2017, si tratta sì di un bene agevolato, ma gli ammortamenti potranno essere aumentati a partire dal 2017;
  • la possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. Viceversa l’agevolazione spetta nei confronti dei contribuenti in regime di vantaggio, per i quali l’applicazione del principio di cassa non è considerato di ostacolo alla fruizione del beneficio;
  • per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, l’art. 102, c. 5, del TUIR consente “la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”. L’art. 1, c. 91, della Legge di Stabilità 2016 prevede che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, “il costo di acquisizione sia maggiorato del 40 per cento”. Visto che, ai sensi del medesimo c. 91, tale maggiorazione opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, si ritiene che essa non influisca sul limite di 516,46 euro previsto dall’art. 102, c. 5, del TUIR. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40 per cento;
  • il bonus si applica sempre sul coefficiente di ammortamento stabilito per legge, indipendentemente dalle valutazioni di bilancio.

Ravvedimento operoso

La Circolare chiarisce che il ravvedimento è escluso solo nel momento in cui il Fisco ha già inviato la comunicazione degli esiti di un controllo dal quale risultano le somme dovute. Nel caso in cui, invece, vi sia da parte del Fisco, una semplice richiesta di documentazione, finalizzata a una verifica, il contribuente può ricorrere al ravvedimento.

Regime dei minimi

I contribuenti che, negli anni scorsi, hanno optato per il vecchio Regime dei Minimi al 5% (art. n.27, c.1, DL n. 98/2011), possono continuare ad utilizzarlo fino alla scadenza (cinque anni o 35 anni di età). La Circolare chiarisce, inoltre, che i soggetti che, nel 2015, hanno scelto il vecchio regime ordinario possono revocare tale opzione e accedere al nuovo regime al 15%.

Patent Box

La Circolare chiarisce che il vincolo di complementarietà non è più limitato a beni della stessa tipologia, ma può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto o processo. La Circolare specifica, inoltre, che la nuova disposizione si applica anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31 dicembre 2015.