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I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, Amministrazioni dello Stato, ecc.) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi.

La dichiarazione si compone di tre modelli: la Certificazione Unica, il modello 770 Semplificato e il modello 770 Ordinario. In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o tutti i modelli.

Certificazione Unica

Nella Certificazione Unica vanno indicati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Modello 770 Semplificato

Il modello 770 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario);
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (da parte del solo debitore principale) nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Modello 770 Ordinario

Il modello 770 Ordinario, invece, deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare i dati relativi a:

  • ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria;
  • versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.

In altre parole, sono tenuti a presentare il modello 770 Ordinario i soggetti che, nel 2015, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi. Tali soggetti sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Specificità

I sostituti d’imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 2015, sono tenuti a presentare anche il modello 770 Semplificato, non devono presentare suddetto modello qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445/1997, tra i versamenti attinenti al modello 770 Semplificato e quelli relativi al modello 770 Ordinario, in quanto i prospetti ST, SV, SX ed SY dovranno essere compilati all’interno del modello 770 Ordinario. In assenza delle predette compensazioni, il sostituto d’imposta ha invece la facoltà di presentare il modello 770 Semplificato ed il modello 770 Ordinario, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

Modalità e termini di presentazione

I sostituti d’imposta devono presentare il modello 770 Semplificato e il modello 770 Ordinario entro il 1° agosto 2016 esclusivamente per via telematica:

  • direttamente;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.