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La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ha la finalità di adeguare la normativa interna ai livelli europei in ambito di imposta sul valore aggiunto e di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione».

Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA, indipendentemente dal fatto che dalla liquidazione periodica emerga una eccedenza di imposta e che la liquidazione del tributo avvenga con cadenza mensile o trimestrale.

Sono esclusi da tale adempimento i soggetti passivi che non devono presentare la dichiarazione annuale IVA, né effettuare le liquidazioni periodiche.

Ai fini dell’adempimento, con il Provvedimento n. 62214 dello scorso 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre approvato una nuova versione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche, da presentare per le comunicazioni relative al primo trimestre 2018 entro il prossimo 31 maggio.

Le principali novità

Le novità interessano 2 righe del quadro VP: la colonna 5 del rigo VP1operazioni straordinarie” e la casella “metodo” del rigo VP13acconto dovuto”.

Il rigo VP13 – che riguarda l’indicazione dell’acconto dovuto (anche se non effettivamente versato) – viene “allineato” alle indicazioni del quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

Pertanto, con l’introduzione della casella “metodo” diventa possibile indicare il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto (“1” storico; “2” previsionale; “3” analitico-effettivo; “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, ecc.).

Si dovrà barrare la nuova casella 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarie” in presenza di operazioni straordinarie (fusione, scissione, cessione d’azienda, ecc.) nel caso in cui:

  • il soggetto avente causa riporti – nel rigo VP8 della propria comunicazione – il credito maturato dal soggetto nell’ultima liquidazione periodica;
  • il soggetto avente causa riporti – nel rigo VP9 “credito anno precedente” – una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA
  • a seguito dell’interruzione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo utilizzate in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive.

Esonero dalla comunicazione in mancanza di dati da comunicare

Si precisa che l’obbligo di invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA non ricorre in assenza di dati da indicare.

L’obbligo sussiste nel caso in cui sia necessario dare evidenza al riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di comunicazione.

Trasmissione telematica

Il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere presentato per via telematica dal contribuente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

L’omessa o incompleta comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro; la sanzione si riduce della metà se viene effettuata la trasmissione corretta dei dati entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

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