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Fatture elettroniche per gli acquisti di Carburante

Il decreto legge n. 79 del 28/06/2018 ha stabilito uno spostamento del termine dell’avvio delle fatture elettroniche per gli acquisti di carburante che ora è rinviata al 2019, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburante, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Il decreto prevede:

  • la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
  • la possibilità di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018 o di documentare l’acquisto con pagamenti tracciabili.

Mentre dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica per:

  • le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l’appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione;
  • le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l’amministrazione pubblica.

Emissione della Fattura

La fattura elettronica va emessa tramite il sistema di interscambio (Sdl), secondo i formati e le regole stabilite con il Provvedimento del 30.04.2018. Alcuni punti rilevanti:

  • la fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d’obbligo per le fatture (art. 21 e 21 bis del DPR 633/72), esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel campo “Mezzo Trasporto” del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spesa, e ricondurla direttamente al veicolo;
    • nel caso in cui siano effettuate più operazioni da esporre in fattura, ma solo alcune soggette a fattura elettronica (per esempio rifornimento di carburante e lavaggio auto), la fattura elettronica è obbligatoria per l’intero documento;
  • in caso di fattura differita è possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente;
  • l’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire entro le 24 ore dello stesso giorno in cui è avvenuta la cessione del carburante (ad eccezione delle fatture differite).