• Il Blog di Poker

Dal 1° luglio alle imprese basterà un clic per ottenere il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), ovvero l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione dell’appalto, stipula del contratto, stati d’avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il Decreto 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, il cosiddetto DURC on-line.
Grazie alla nuova procedura, operativa dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere in tempo reale (oggi ci vogliono fino a 30 giorni) una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge, senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.

Ad oggi – ha dichiarato il Ministro Poletti – un’impresa regolare sotto il profilo contributivo sa di dover attendere anche un mese per ottenere un certificato che dimostri la regolarità della propria posizione, attraverso una procedura talvolta complessa che, non a caso, è spesso delegata ad intermediari”.
Grazie al nuovo meccanismo, invece, le imprese potranno ottenere vantaggi sia con riferimento al tempo speso dal proprio personale nelle pratiche di rilascio del DURC – che, in quanto fortemente semplificate, potranno essere svolte anche senza l’ausilio di intermediari – sia in relazione ad una maggiore speditezza dell’amministrazione.

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

Il Decreto stabilisce che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva sono:

  • i soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lettera b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
  • gli Organismi di attestazione SOA;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, co. 9, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza);
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti.

La verifica è attivata dai predetti soggetti in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Inoltre, la verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il DURC in .pdf in corso di validità, la procedura rinvia al medesimo Documento.

Accertamento delle condizioni di regolarità

Oggetto della verifica della regolarità sono:

  • i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa;
  • i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Contenuti e durata del DURC

In caso di regolarità, viene generato il DURC in formato .pdf non modificabile contenente:

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la verifica;
  • l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità;
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il DURC ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Assenza di regolarità

In assenza di regolarità, si innesca il seguente procedimento:

  • l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono (tramite PEC) all’interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare la propria posizione con l’indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo;
  • l’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito. Nel caso in cui l’interessato proceda con la regolarizzazione, viene generato il DURC; in caso contrario viene comunicata la risultanza negativa della verifica, con gli importi a debito e le cause delle irregolarità.