• Il Blog di Poker

Con il Provvedimento n. 73203/2018 dello scorso 4 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento idonei per la detrazione e deduzione in caso di acquisto di carburanti e lubrificanti da parte di soggetti passivi IVA.

In attuazione delle disposizioni in vigore dal 1° luglio, l’Agenzia ha chiarito infatti che tutti i mezzi di pagamento sono idonei ai fini della detrazione IVA e della deduzione. Tutti i mezzi di pagamento fatta eccezione per il contante.

Forme di pagamento ammesse

  1. I bonifici bancari o postali;
  2. Gli assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  3. L’addebito diretto in conto corrente;
  4. Bollettini postali;
  5. Carte di credito;
  6. Le carte di debito;
  7. Prepagate;
  8. Gli strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per preservare l’operatività attuale, il Provvedimento specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.

Restano valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota IVA), ma l’utilizzo di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle predette modalità previste dal Provvedimento.

Inoltre le cessioni di carburante a soggetti IVA (imprese private e liberi professionisti) dovranno essere obbligatoriamente accompagnate da fatturazione elettronica.

Questo obbligo riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, sia quelle effettuate da un grossista ad una azienda  che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Tale fattura elettronica dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. In definitiva, la modalità di fatturazione è onere che grava sul soggetto cedente, mentre il pagamento tracciato è onere che riguarda l’acquirente.