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Con il Provvedimento n. 2016/42295 dello scorso 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per regolare in anticipo il trattamento fiscale da applicare alle operazioni internazionali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione Imprese).

Quali imprese possono stipulare questi accordi preventivi?

Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale residenti in Italia che, in alternativa o congiuntamente:

  • si trovino in una o più delle condizioni contenute nel c. 7 dell’art. 110 del TUIR rispetto a società non residenti;
  • abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  • abbiano corrisposto o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  • esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • si trovino nelle condizioni indicate agli artt. 166 o 166 bis del TUIR.

Inoltre, possono applicare questi accordi fiscali anche le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Gli ambiti degli accordi preventivi

Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo:

  • i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero (c. 7 dell’art. 110 del TUIR);
  • l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • l’erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali;
  • la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Accesso alla procedura

Per accedere alla procedura, le imprese interessate devono inviare apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale o alla sezione di Roma, in Via Cristoforo Colombo 426 c/d, o a quella di Milano, in Via Manin 25.

L’istanza, che può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura, deve essere redatta in carta libera e inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente all’Ufficio Accordi preventivi.

L’istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere:

  • la denominazione dell’impresa, la sede legale (o, se diverso, il domicilio fiscale), il codice fiscale e/o la partita IVA, e l’eventuale domiciliatario nazionale a cui inoltrare le comunicazioni relative alla procedura stessa;
  • l’indirizzo della stabile organizzazione (nel caso in cui l’istanza sia presentata da un’impresa non residente) e l’eventuale domiciliatario nazionale per la procedura;
  • una chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo e una sintetica descrizione dei diversi elementi;
  • la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di impresa con attività internazionale;
  • la firma del legale rappresentante.

In aggiunta, vanno indicati ulteriori elementi identificativi, che si differenziano a seconda della tipologia di istanza.

In ogni caso, le imprese con attività internazionale hanno la possibilità di richiedere un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio Accordi preventivi dell’Agenzia delle Entrate per chiarimenti e indicazioni in merito alla procedura.

Ammissibilità dell’istanza

L’istanza, se completa, è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento, con comunicazione inviata dall’Ufficio al soggetto istante. Si verifica l’estinzione del procedimento quando l’impresa non produce, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l’Ufficio, la documentazione e/o i chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria. Peraltro, la procedura può essere altresì estinta in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Agenzia, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione che è alla base dell’istituto disciplinato dal Provvedimento.