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Il Fondo di Garanzia si adegua all’Accordo per il Credito 2015 del 31 marzo 2015 che prevede nuove misure per la sospensione e allungamento dei finanziamenti.

Preso atto della sottoscrizione, in data 31 marzo 2015, dell’Accordo per il Credito tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia ha stabilito di ammettere, alla procedura automatica di variazione della durata della garanzia, le operazioni già garantite per le quali sia stata adottata delibera di sospensione o allungamento da parte del soggetto finanziatore.

Le indicazioni dell’adeguamento all’Accordo per il Credito 2015 sono contenute nella circolare n.10/2015.

Le operazioni ammesse

In base al sopracitato Accordo, le operazioni di sospensione o allungamento della garanzia consentono alle PMI di sospendere per 12 mesi la quota capitale di mutui e leasing, allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni, posticipare le scadenze del credito a breve termine fino a 270 giorni (120 giorni per il credito agrario).

I beneficiari

Possono beneficiare della variazione della durata della garanzia quelle PMI operanti in Italia che, al momento della domanda, non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili”, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese in “bonis”).

Come ottenere la proroga

Per ottenere la proroga, le PMI devono inviare – successivamente all’adozione della delibera di allungamento o sospensione ed entro sei mesi dalla data stessa di delibera – una comunicazione di variazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fdggestione@postacertificata.mcc.it, utilizzando l’Allegato 13 sexies alle Disposizioni Operative compilato in ogni sua parte.

A seguito della trasmissione dell’Allegato 13 sexies, il Gestore provvede a variare la durata della garanzia del Fondo senza comunicare l’accoglimento della domanda alla PMI richiedente.

La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte della PMI richiedente.

Scadenza dell’invio della comunicazione

La comunicazione della variazione può  essere inviata anche dopo la scadenza del termine di validità (31 dicembre 2017) dell’Accordo per il Credito 2015, ma deve comunque rispettare i sei mesi dalla delibera di allungamento o sospensione del finanziamento.