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A partire dal 1° gennaio 2019, sarà pienamente operativa nel nostro sistema tributario, la cosiddetta Web Tax.

Che cos’è la Web Tax?

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, la Web Tax è una tassazione che viene applicata sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici esclusivamente di tipo business to business (B2B).

Pertanto escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e quelle di tipo business to consumer (B2C).

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, la Web Tax si applica al valore della singola transazione (al netto dell’IVA) con un’aliquota del 3%.

Per questa ragione il nuovo prelievo sulle transazioni digitali si configura come un’imposta indiretta, in quanto commisurata al corrispettivo della transazione e su una sola categoria di servizi, diversa dall’ IVA che è invece una imposta generale sul valore aggiunto.

A chi si applica la Web Tax?

La Web Tax si applica a tutte le imprese che erogano un servizio digitale, con la sola esclusione delle imprese soggette al regime forfetario, delle imprese agricole e dei soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Tuttavia è previsto un limite all’attività digitale tassata, definito in termini di numero di transazioni effettuate, che deve essere superiore a 3.000 su base annua.

Inoltre, per allentare il legame tra tassazione e presenza fisica in Italia, si leggerà in maniera più ampia la definizione di “stabile organizzazione” dell’impresa; la sua sussistenza è valida anche a fronte di una significativa presenza economica nel territorio dello Stato, seppure in assenza di sede fissa.

Modalità di riscossione

La Web Tax si preleva dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione di non superare i limiti di transazioni previste.

I medesimi committenti sono quindi tenuti a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.