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Entro il 16 febbraio 2016, le imprese devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva TFR 2015, con aliquota al 17%, tramite il modello F24.

I datori di lavoro hanno tempo fino a martedì 16 febbraio per versare il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate, nel 2015, dai loro dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2014, con aliquota del 17% (aumentata rispetto a quella dell’11% del 2014).

Il calcolo è semplice: è sufficiente sottrarre all’imposta complessiva l’anticipo corrisposto il 16 dicembre 2015 (pari al 90% del totale) e versare la differenza. Il meccanismo di incremento prevede una rivalutazione dell’1,5% (tasso fisso), a cui si aggiunge una variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (inflazione) rispetto al dicembre dell’anno precedente. Su tale incremento, deve essere calcolata (e versata) l’imposta sostitutiva.

La rivalutazione, oltre che alla fine di ciascuno anno, va effettuata al momento della cessazione del rapporto di lavoro; in tale ipotesi, l’indice Istat da prendere in considerazione è quello risultante nel mese in cui è avvenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.

Esenzioni

Non sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva TFR:

  • le imprese i cui dipendenti hanno aderito a forme di previdenza complementare: in questo caso, l’accantonamento del TFR confluisce interamente nei fondi pensione;
  • i non sostituti di imposta, come coloro che si avvalgono della collaborazione di colf, badanti, baby sitter: in questi casi, è il lavoratore a dover pagare l’imposta, in base alle somme percepite nel corso dell’anno, con aliquota al 20%;
  • le imprese che si sono costituite nel 2015.

Versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva TFR va effettuato mediante il modello F24 con il codice tributo “1713”, da indicare nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Pagamento in compensazione

L’imposta sostitutiva può essere pagata anche in compensazione, ovvero utilizzando eventuali crediti tributari e contributivi, compresi quelli che derivano dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto, come previsto dall’art. 3 della Legge n. 662/1996. In quest’ultimo caso, i crediti possono essere utilizzati fino all’azzeramento dell’imposta dovuta e l’importo compensato non concorre alla determinazione del limite annuo massimo di compensazione.