Sabatini-ter: dal 2 maggio via alle domande

Dal prossimo 2 maggio le PMI avranno una carta in più per ripartire, guardare con fiducia al futuro e fare nuovi investimenti.

Con la Circolare n. 26673/2016 dello scorso 23 marzo, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dell’agevolazione sui beni strumentali (Sabatini-ter”) di cui all’art. 6 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016. Decreto che, di fatto, ha ridisegnato la cornice della nuova Sabatini svincolando le riserve finanziarie dal plafond di Cassa depositi e prestiti: ora le banche o gli intermediari finanziari possono attingere alle proprie provviste per finanziare gli investimenti delle PMI.

Soggetti beneficiari della Sabatini-ter

Possono beneficiare della Sabatini-ter le PMI che alla data di presentazione della domanda:

  • hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno una sede operativa in Italia.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto (o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, nuove attrezzature, hardware software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Modalità di accesso alla Sabatini-ter

La domanda di accesso alla Sabatini-ter, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, sottoscritta (pena invalidità) dal suo legale rappresentante o procuratore e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

Alla domanda di accesso alla Sabatini-ter deve essere allegata la seguente documentazione:

  • nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa bisogna inviare – unitamente alla richiesta di agevolazione – copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che la rilascia;
  • nel caso in cui l’impresa sia un’impresa associata/collegata, è necessario inviare – unitamente alla richiesta di agevolazione – il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa;
  • nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, bisogna inoltrare anche la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

La richiesta di accesso alla Sabatini-ter e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione “Beni Strumentali (Nuova Sabatini)” del sito del Ministero www.mise.gov.it.

La Circolare precisa che il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio della documentazione con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La Circolare specifica inoltre che la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.

Una volta verificata la regolarità formale della domanda nonché la sussistenza dei requisiti richiesti, la banca/intermediario finanziario trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all’art. 6, c. 1, del decreto.

In caso di esito positivo ovvero a seguito dell’avvenuta ricezione della disponibilità delle risorse erariali, la banca/intermediario finanziario emetterà il provvedimento di concessione del finanziamento entro l’ultimo giorno del mese successivo al nulla osta ministeriale e si occuperà di trasmettere al dicastero l’elenco dei finanziamenti concessi.

A fronte di ciò, il Ministero avrà altri 30 giorni a disposizione per emettere il provvedimento definitivo di concessione dell’agevolazione.