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Il MISE apre alla cumulabilità della Sabatini bis con il credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali (art. 18 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014). Questo perché il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non viene considerato come aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di previsto dal decreto attuativo della Sabatini bis (art. 7 del D.M. 27 novembre 2013).

Ricordiamo che la Sabatini bis mira ad accrescere la competitività del sistema produttivo del paese garantendo un più semplice accesso al credito di microimprese e PMI offrendo:

  • un finanziamento bancario di importo compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro per realizzare investimenti, anche mediante leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali;
  • un contributo economico che copre parte degli interessi sui finanziamenti contratti, pari all’ammontare di quelli calcolati su un piano di ammortamento a rate semestrali, con tasso del 2,75% e durata 5 anni;
  • una copertura sul finanziamento fino all’80% del suo ammontare, tramite il “Fondo di garanzia per le PMI”.

La Sabatini Bis:

  • per le imprese agricole: non è cumulabile con aiuti de minimis ma con altri aiuti di Stato, contributi finanziari forniti da Stati membri, contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento di intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento;
  • per le imprese pesca e acquacoltura: è cumulabile con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) n. 736/2008, con aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili a condizione di non superare l’intensità di aiuto o importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) n. 736/2008;
  • per le imprese di altri settori: è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis e relative al Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’art. 15 del regolamento GBER (20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 10% per le medie).