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Le imprese individuali e societarie appartenenti a specifiche associazioni di categoria possono effettuare un invio massivo delle domande di variazione dell’indirizzo di PEC al registro delle imprese.

A confermare la nuova modalità semplificata di trasmissione dei dati è il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nella nota del 20 ottobre 2015, prot. n. 209160, in risposta ad un quesito posto dalla Confartigianato di Treviso in merito ad un’operazione che avrebbe comportato la variazione degli indirizzi di posta elettronica certificata di circa 1500 imprese associate, con il conseguente obbligo di modifica degli indirizzi nel registro delle imprese.

Alla domanda se fosse possibile consentire – con il supporto tecnico di Info-Camere, un invio massivo delle domande di modifica degli indirizzi di PEC in analogia a quanto fatto nel 2013 quando era necessario adempiere all’obbligo di legge di iscrizione delle caselle di PEC da parte delle imprese individuali, il MISE ha risposto in maniera affermativa.

Con l’invio massivo delle domande di variazione degli indirizzi PEC, le imprese vengono a beneficiare di una serie di vantaggi in termini di:

  • semplificazione;
  • riduzione dei costi e dei tempi nella predisposizione delle domande;
  • riduzione dei tempi di iscrizione nel registro delle imprese e in INI PEC, le nuove caselle di posta elettronica certificata.

L’adempimento garantisce, inoltre, gli impegni assunti dal Governo in materia di implementazione dell’INI PEC strumentale, peraltro, al buon funzionamento del processo civile telematico ovvero alla telematizzazione dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, così come previsto dall’Agenda Digitale Italiana.

Per completezza, ricordiamo che nella Direttiva del 27 aprile scorso, il MISE – di concerto con il dicastero della Giustizia – ha stabilito che l’iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di PEC di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella “titolarità esclusiva” della medesima. Quindi, lo stesso indirizzo PEC non può essere riferito a una pluralità di soggetti iscritti nel registro delle imprese.