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A partire dal prossimo 2 maggio, il reverse charge IVA si applicherà anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (cpu) ceduti prima che siano installati nei dispositivi tecnologici destinati al consumatore.

La novità è stata introdotta dal D. Lgs. n. 24/2016 in attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che hanno istituito un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.

Ma che cosa si intende per reverse charge?

Il reverse charge o inversione contabile è quel particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in cui l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore all’acquirente. In sostanza, il reverse charge è stato introdotto per evitare che il destinatario del bene o servizio procedesse alla detrazione dell’IVA in assenza del pagamento di questa da parte del venditore/fornitore e arginare il fenomeno delle cosiddette “frodi carosello”.

Il D. Lgs. n. 24/2016 – che va ad integrare il D.P.R. n. 633/1972 – prevede:

  • la sostituzione alla lettera a) della denominazione “soggetti passivi” con “debitore d’imposta”;
  • la modifica della lettera b) allo scopo di cancellare dall’ambito applicativo del reverse charge le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
  • la sostituzione della lettera c) per far sì che l’inversione contabile venga applicata anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della rispettiva installazione in prodotti destinati al consumatore finale. A tale riguardo, si precisa che:
    • il regime del reverse charge IVA si applica solo fino alla fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio. In quest’ottica, ed in assenza di ulteriori specifiche operative, gli acquisti di laptop, tablet PC e console da gioco saranno soggetti a regime IVA ordinario se acquistati per un utilizzo strumentale in proprio;
    • per i personal computer è prevista la permanenza nel regime ordinario di applicazione dell’IVA, salvo che non si tratti di pc portatili (laptop) o tablet PC. A questo proposito, l’Unione Europea ha già negato la possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge a questa tipologia di prodotti.

Ricordiamo, infine, che queste disposizioni sul reverse charge IVA hanno carattere temporaneo e provvisorio. Il meccanismo di inversione contabile, infatti, è delimitato nel suo periodo di applicazione temporale dall’art. 199 bis della Direttiva n. 2006/112.
Stando al tenore letterale della norma, il reverse charge sul settore hi-tech (e su quello energetico) sarà pertanto in vigore fino al 31 dicembre 2018.