• Il Blog di Poker

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 139/2015, si è completato il processo di recepimento della direttiva comunitaria 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di società di capitali e di altri soggetti individuati dalla legge che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, l’art. 6 del Decreto integra e modifica gli artt. 2423 e seguenti del c.c. che contengono i principi e le disposizioni in materia di redazione del bilancio, gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e l’informativa di bilancio nonché i criteri di valutazione applicabili alle voci ivi iscritte.

In via preliminare, il legislatore ha identificato tre tipologie di impresa distinguendo tra micro, piccole e grandi imprese e prevedendo, per ciascuna di esse, i seguenti differenti obblighi in tema di redazione del bilancio di esercizio.

  • Micro-imprese: viene introdotta la facoltà di redigere un bilancio semplificato (nuovo art. 2435-ter. c.c.) che, pur basandosi espressamente sugli schemi e i criteri di classificazione previsti per il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, si caratterizza per l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, nonché dalla redazione della nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, purché, in calce allo stato patrimoniale, vengano riportate le seguenti informazioni:
  1. l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, indicando la natura delle garanzie reali prestate e gli altri impegni (esonero nota integrativa);
  2. l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto delle garanzie di qualsiasi tipo prestate (esonero nota integrativa);
  3. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l”indicazione della parte di capitale corrispondente (esonero relazione sulla gestione);
  4. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (esonero relazione sulla gestione).

Per le micro-imprese, resta la facoltà di redigere il bilancio nella forma ordinaria.

  • Piccole imprese: viene confermata la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, c.c.), con l’iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali al lordo degli ammortamenti, l’obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle immobilizzazioni, nonché l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario. Resta ferma, comunque, la facoltà di redigere il bilancio nella forma ordinaria.
  • Grandi imprese: il Decreto conferma l’obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria, con l’onere di redazione del rendiconto finanziario e l’introduzione di alcune modifiche agli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, nonché al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.