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Il Bilancio XBRL

Dal 2010 tutte le società di capitali sono tenute al deposito del Bilancio XBRL, limitato ai prospetti di sintesi, ad esclusione di quelle che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.

Lo standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language) consente di:

  • migliorare la trasparenza, la comparabilità, la fruibilità e la circolazione dei dati finanziari, in modo che risultino immediatamente leggibili ed utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne hanno interesse;
  • superare i problemi legati alla diversità degli schemi contabili adottati e alla ridigitazione dei dati di bilancio, attività dispendiosa in termini economici e di tempo, nonché causa di errori;
  • garantire vantaggi in termini di snellimento delle pratiche e di automazione dei processi industriali.

I file in formato XBRL permettono di lavorare direttamente sui bilanci di esercizio elettronici per analizzare in modo standardizzato le situazioni finanziarie e gestionali delle aziende, al fine di reperire informazioni sulla loro solvibilità. I file XBRL, infatti, possono essere analizzati, convalidati, trasformati e archiviati automaticamente: la loro principale caratteristica è quella di essere dei file elettronici facilmente “elaborabili”.

La pratica di deposito del Bilancio XBRL si compone secondo modalità differenti a seconda della data di approvazione del bilancio.
Il Manuale Operativo, pubblicato da Unioncamere in data 10 aprile 2015, ha confermato che i soggetti che depositano un bilancio di esercizio approvato in data antecedente al 3 marzo 2015 non sono obbligati ad utilizzare la nuova tassonomia integrata. Per tali soggetti la pratica deve contenere:

  • un file in formato XBRL, contenente il solo prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico;
  • un file in formato pdf/a-1 contenente la Nota integrativa;
  • un file in formato pdf/a-1 per ciascun documento che accompagna il bilancio (ad esempio, Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, Verbale assembleare).

I soggetti che depositano un bilancio di esercizio approvato a partire dal 3 marzo 2015 sono invece obbligati ad utilizzare la nuova tassonomia integrata. In questo caso, la pratica deve contenere:

  • un file in formato XBRL completo di prospetto contabile (Stato patrimoniale e Conto economico) e nota integrativa;
  • un file in formato pdf/a-1 per ciascun documento che accompagna il bilancio.

La tassonomia integrata consente di inserire una sola volta i dati comuni nelle due parti del bilancio nel documento informatico XBRL, anche se nella sua rappresentazione a video o a stampa saranno ripetuti più volte nelle sezioni opportune. Si pensi a tutti i valori in nota integrativa nelle celle che riportano i “valori di bilancio” o di “inizio esercizio” e “fine esercizio” che potranno essere inseriti una volta soltanto nel report finale. In questo modo, le incongruenze tra i prospetti e le relative sezioni della nota integrativa dovuti a banali errori di inserimento dei dati non si potranno più verificare, assicurando un grado di correttezza del bilancio sempre maggiore, con tutti gli evidenti vantaggi sia per chi redige il bilancio, sia per chi ne fruisce.