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In linea con la Legge di Stabilità 2016, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa.

Con la Risoluzione n. 30/E dello scorso 26 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute – rispettivamente – per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’art. 1, cc. 889 – 897, della Legge di Stabilità 2016.

Ricordiamo, infatti, che la Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), a condizione che siano risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, e di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

In particolare, la Legge di Stabilità 2016 prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione venga riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 16% per i beni ammortizzabili;
  • al 12% per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati (ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997) con eventuali crediti per altri tributi vantati, nel modello F24.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale od in apposita riserva di rivalutazione che, ai fini fiscali, è considerata in sospensione di imposta.

È possibile procedere all’affrancamento (totale o parziale) della riserva di rivalutazione, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di importo pari al 10%.

Soggetti interessati

Sono tenuti all’adempimento i seguenti soggetti:

  • le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti in Italia;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, nel caso in cui abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate (anche se in contabilità semplificata);
  • le società e gli enti residenti in Italia;
  • le società, gli enti e le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni;
  • i soggetti IRPEF ed IRES che operano in regime di reddito d’impresa (e pertanto anche le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata), nel caso in cui non adottino i principi contabili internazionali.

Modalità di versamento

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette imposte, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ridenominato i codici tributo “1811” e “1813” nel seguente modo:

  • “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – art. 1, c. 892, Legge n. 208/2015”;
  • “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, Legge n. 208/2015”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.

Ricordiamo, infine, che per tali codici tributo, non è più richiesta – a decorrere dal 9 maggio 2016 – la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del citato modello di pagamento.