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Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; contenzioso e interpello: ecco i cinque decreti attuativi della delega fiscale – legge n. 23/2014 – approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 giugno.

Esaminiamoli nel dettaglio.

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte attraverso forme più ampie di rateizzazione.

In particolare, il decreto prevede:

  • che, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento possa essere effettuato in quattro anni, anziché in tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici;
  • l’introduzione del principio del “lieve inadempimento”, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro;
  • l’agente della riscossione conceda la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

Riordino delle agenzie fiscali

L’obiettivo della legge delega è quello della revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.

Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo

L’obiettivo del decreto è quello di rimodulare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, tenendo conto, da un lato, dei comportamenti che, seppure illeciti, sono privi di elementi fraudolenti e, dall’altro, inasprendo le sanzioni penali per i reati più gravi.

Ecco, in sintesi, come cambiano i reati fiscali.

Frode fiscale

Vengono dettagliate le condotte fraudolente che si verificano quando:

  • si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
  • il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.

La pena resta immutata: da un anno e sei mesi di carcere fino a sei. Non c’è frode fiscale se l’imposta evasa è sotto i 30 mila euro, mentre si alza la soglia di punibilità relativa ai ricavi non dichiarati, da 1 a 1,5 milioni di euro. Infine, sussiste il reato di frode fiscale se l’ammontare complessivo dei crediti o delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30 mila euro.

Dichiarazione infedele

La soglia di punibilità sale da 50 mila euro a 150 mila euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a tre anni.

Omesso versamento dell’IVA

Il mancato versamento dell’IVA, per un importo pari ad almeno 250 mila euro per ciascun periodo di imposta, diventa reato penale, punibile con il carcere da sei mesi fino a due anni.
Al di sotto di questa soglia, si applicano le sanzioni amministrative.

Indebita compensazione

Reclusione da sei mesi a due anni per chi utilizza in compensazione crediti non spettanti per un ammontare superiore a 50 mila euro. Se la compensazione riguarda crediti inesistenti (sempre per un ammontare superiore ai 50 mila euro), la pena sale da un anno e sei mesi a sei anni.

Ravvedimento operoso

Come anticipato, il provvedimento inasprisce, da un lato, le sanzioni penali per i reati più gravi e, dall’altro, introduce nuove possibilità per il contribuente di sanare la propria posizione: ricorrendo al ravvedimento operoso, oppure pagando il dovuto prima dell’apertura del processo di primo grado, il contribuente di fatto estingue il reato.

Sanzioni amministrative

Il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’IVA e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista, inoltre, una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Il decreto prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

Spese fiscali

Il decreto introduce un’operazione annuale di riordino da inserire all’interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione.

Evasione fiscale

Il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto, il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell’evasione viene effettuata attraverso la misurazione del tax gap, ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

Contenzioso e interpello

Contenzioso

Per quanto concerne il contenzioso, l’intervento normativo si muove lungo le seguenti linee direttrici:

  • estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso: il decreto estende il reclamo finalizzato alla mediazione a tutte le controversie, da quelle degli enti locali, a quelle catastali.
  • estensione della tutela cautelare al processo tributario: ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
  • immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti: l’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente.

Interpello

Il decreto intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e l’applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Possono presentare istanze di interpello i contribuenti anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d’impresa.