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Stop all’ obbligo di stampa cartacea dei registri IVA gestiti in modalità elettronica: ecco una delle novità introdotte dal maxiemendamento approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 16 novembre.

Prima di esaminare nel dettaglio la misura semplificativa, facciamo un passo indietro e ricordiamo che cosa sono i registri IVA e qual è la loro funzionalità.

Che cosa sono i registri IVA

I registri IVA sono dei “registri contabili” e si distinguono in:
registro delle fatture emesse, regolato dall’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972;
registro delle fatture d’acquisto, regolato dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972;
registro dei corrispettivi, regolato dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Il registro delle fatture emesse e quello delle fatture ricevute per gli acquisti effettuati rappresentano i registri fondamentali per la liquidazione dell’IVA, nonché per il controllo delle operazioni effettuate. Ad essi va aggiunto il registro dei corrispettivi per quelle eventuali operazioni effettuate dal contribuente nell’ambito del commercio al minuto o delle attività ad esso assimilate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, per le quali è data facoltà di non emettere la fattura, se non su richiesta del cliente.

Che cosa cambia con il maxiemendamento

Il maxiemendamento prevede la regolarità dei registri IVA relativi alle fatture di acquisto e vendita tenuti in formato elettronico, anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, purché sussistano determinate condizioni.

Nello specifico occorre che, in sede di accertamento, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati su richiesta degli organi verificatori e in loro presenza.

Si tratta, quindi, di una deroga all’art. 14, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994 secondo cui “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza”.

Scopo della misura introdotta dal maxiemendamento, infatti, è semplificare i processi amministrativi causati dal differimento temporale della registrazione per effetto dell’utilizzo degli strumenti meccanografici. Pertanto, in assenza di annotazione su carta, la regolarità della tenuta delle scritture contabili è da ritenersi conforme se i dati (che si riferiscono all’esercizio corrente) risultano aggiornati ed immediatamente stampabili su richiesta.

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