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Un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 ha chiarito che il “patent box”, il regime opzionale di tassazione dei redditi d’impresa, è applicabile anche ai beni immateriali diversi tra loro.

Alla Camera sono arrivati i ritocchi per il “patent box”, il regime di detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali come brevetti, marchi, know how. Un emendamento ha stabilito che – se più intangibles agevolabili sono collegati da vincoli di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo – possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del “patent box”. Ciò significa che potrà essere considerato come bene unico anche un gruppo di beni misti composti, ad esempio, da marchi e brevetti.

Inoltre, l’emendamento chiarisce che all’interno della tipologia “opere dell’ingegno” solo i software coperti da copyright rientrano nel campo di applicazione del “patent box”.

Beni immateriali complementari

Rispetto al Decreto Interministeriale dello scorso 30 luglio 2015, che vincolava la complementarietà a beni della stessa tipologia, l’emendamento non specifica che la complementarietà si debba verificare all’interno della stessa tipologia di bene immateriale. Si deduce, quindi, che potrà essere considerato come unico bene immateriale anche un gruppo di beni misti composti, sbiancamento denti ad esempio, da marchi e brevetti.

Ovviamente la possibilità di considerare beni complementari tra loro come un unico bene permetterà una semplificazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali. Inoltre, questa modifica implica che se un’impresa intende aderire già da questo anno al regime del “patent box” dovrà indicare, nell’istanza di ruling (da presentare entro il 31 Dicembre 2015), oltre alla tipologia di bene immateriale anche il vincolo di complementarietà, qualora esistente.

Opere dell’ingegno: via libera solo ai software coperti da copyright

L’emendamento conferma che il campo di azione del “patent box” non riguarda tutte le opere dell’ingegno ma solo i software coperti da copyright, come già indicato nel Decreto Interministeriale del 30 luglio 2015.

Ricapitolando, i beni immateriali per i quali è possibile usufruire della detassazione “patent box” sono:

  • software protetti da copyright;
  • brevetti industriali concessi, oppure in corso di concessione, compresi quelli per invenzione;
  • marchi d’impresa, compresi quelli collettivi, registrati o in corso di registrazione;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Ricordiamo, infine, che la detassazione del reddito ai fini Ires o Irpef e del valore della produzione netta ai fini Irap, connessa all’utilizzo diretto ed indiretto di alcuni beni immateriali, è vincolata allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo.