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I marchi d’impresa escono dal campo di applicazione del patent box. È questa la principale novità introdotta dall’art. 56 del D.L. n. 50/2017 per allineare il regime di tassazione agevolata alle linee guida OCSE. In questo modo, non solo viene a mancare la possibilità di chiedere il patent box sui marchi dal 2017, ma il Decreto Legge prevede anche che le imprese che hanno presentato la domanda nei termini non possano esercitare il rinnovo dell’opzione una volta scaduti i 5 anni.

In altre parole, le imprese che, nel 2015 e nel 2016 hanno optato per tale regime, potranno continuare a detassare il reddito derivante dall’uso diretto o indiretto (concessione in licenza a terzi) di tali intangibili solo fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021.

Un’ulteriore novità apportata dal D.L. n. 50/2017 è quella relativa all’applicabilità del regime del patent box anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali collegati tra loro da vincoli di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto, di una famiglia di prodotti, di un processo o di un gruppo di processi, sempre che i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano tutti compresi fra quelli agevolabili.

Infine ricordiamo che il suddetto Decreto Legge non ha escluso dal patent box il know how (ovvero i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), nonostante il fatto che il know how non rientri fra i beni immateriali agevolabili secondo le prescrizioni Ocse.

Che cos’è il patent box

Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (fino al 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Con l’introduzione di questo beneficio, il Legislatore ha voluto tutelare la base imponibile nazionale al fine di:

promuovere la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Ambito soggettivo

Possono fruire del patent box:

• tutti i titolari di reddito d’impresa senza alcuna specificazione o limitazione, indipendentemente dalla natura giuridica o dalla dimensione degli stessi;
• le società/gli enti di ogni tipo (compresi i trust, con o senza personalità giuridica) non residenti in Italia, purché siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e ci sia una scambio di informazioni effettivo.

L’accesso al regime è invece precluso ai soggetti sottoposti a procedure fallimentari (procedure di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) ed ai soggetti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax).

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di:

software coperto da copyright;
disegni e modelli giuridicamente tutelati;
processi/formule/informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale scientifico giuridicamente tutelabili;
brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione (comprese le invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione), i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
• marchi d’impresa inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione sino al 2016.

Calcolo dell’agevolazione e quota di reddito agevolabile

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito (cd. detassazione) di una quota parte del reddito derivante dalla concessione in uso a terzi o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.
Beneficia del regime agevolato solo la quota di reddito determinata sulla base del rapporto tra spese sostenute per il bene immateriale e le spese sostenute dal contribuente.
Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre, quindi, determinare, in successione:

• il reddito derivante dall’utilizzo (diretto o indiretto) dei beni immateriali;
• la quota di tale reddito agevolabile in base alla percentuale di spese di ricerca e sviluppo (costi qualificati) rispetto alle spese complessive afferenti il bene (costi complessivi);
• la variazione in diminuzione nel Modello Redditi, applicando la percentuale prevista per il periodo di sostenimento delle spese.