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Con l’obiettivo di contrastare le frodi IVA per le vendite a distanza e di garantire una distribuzione più equa delle entrate fiscali tra gli stati membri, l’Ecofin ha adottato, lo scorso 5 dicembre, delle nuove regole per semplificare il rispetto degli obblighi IVA da parte delle imprese on-line.

Due tappe

L’allineamento dell’IVA all’evoluzione del mercato digitale avverrà in due momenti: il primo nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2021, il secondo invece dopo il 1° gennaio 2021.

Con riferimento al primo lasso di tempo, la Direttiva ha introdotto alcune modifiche riguardanti i prestatori di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici in regime dei minimi “Moss”.

Sulla base di tali emendamenti, i prestatori di servizi digitali UE – che non genereranno almeno 10.000 euro di volume d’affari in servizi verso consumatori ubicati in altri Stati UE – continueranno ad applicare l’IVA nello stato in cui sono stabiliti, anche sulle vendite di servizi a consumatori in altri stati UE. Inoltre, tali prestatori di servizi digitali dovranno seguire le regole di fatturazione del proprio stato di stabilimento, anche nel caso in cui l’IVA si applichi in un altro stato UE.

A partire dal 1° gennaio 2021, invece, saranno eliminate le soglie attualmente in vigore (da 35 mila a 100 mila euro, a seconda dei Paesi) che fanno scattare l’obbligo, per i venditori a distanza, di “dichiararsi” nel paese dove fanno business: ciò significa che, sulle vendite e-commerce a consumatori, si applicherà sempre l’IVA dello stato di destinazione dei prodotti, purché il venditore non opti per il regime dei minimi “Moss”. Questo processo, già in vigore dal 2015, consente di dichiarare e versare l’IVA in più stati UE: è sufficiente la partita IVA dello stato in cui il prestatore di servizi digitali è stabilito.

Fuori dal raggio della nuova Vat europea resteranno gli imprenditori sotto la soglia de minimis. I venditori, che non genereranno almeno 10.000 euro di volume d’affari in vendite a distanza infra-UE di prodotti, continueranno ad applicare l’IVA dello stato UE da cui sono spediti i prodotti.

Sempre dal 1° gennaio 2021 sarà eliminata la franchigia entro la quale le importazioni di prodotti da territori extra-UE non è soggetta ad IVA all’importazione. Per evitare un dispendio di energie e risorse all’atto dello sdoganamento, la Direttiva prevede l’introduzione di un nuovo sistema per le importazioni di valore fino a 150 euro, in base al quale il venditore non stabilito in Europa che vende prodotti a consumatori europei potrà nominare un intermediario stabilito in Europa, che si occuperà di versare l’IVA per conto del venditore extra-Ue.

Dal 1° gennaio 2021, infine, cambieranno anche le regole per i marketplace virtuali. Per le vendite on-line su piattaforme elettroniche che agevolano l’acquisto di prodotti importati da territori extra-Ue in spedizioni dal valore fino a 150 euro, le stesse piattaforme saranno considerate soggetti passivi a fini IVA anche se, da un punto di vista giuridico, il venditore è colui che vende i prodotti attraverso la piattaforma, e non la piattaforma stessa.

Fonte: Il Sole 24 ore