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Con il Provvedimento n. 7772/2016 dello scorso 15 Gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2016 concernenti l’anno 2015, ovvero:

  • il modello IVA/2016;
  • il modello IVA BASE/2016.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2016 concernente l’anno d’imposta 2015 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa, il modello IVA BASE/2016.

Ricordiamo inoltre che, per l’anno d’imposta 2015, la dichiarazione IVA può essere presentata sia in forma autonoma che unificata (con il modello Unico).

Dal 2017, invece, scatterà l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro la fine del mese di Febbraio, con la contestuale abrogazione della comunicazione annuale dati IVA.

Le principali novità

La dichiarazione IVA 2016 accoglie interessanti novità, quali:

  • l’introduzione del nuovo regime forfettario per le partite IVA (Legge n. 190/2014). Nella sezione 1, il rigo VF15 è stato denominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” e contiene il nuovo campo 2 per i contribuenti che acquistano beni e/o servizi dai soggetti operanti nel regime forfetario. Le partite IVA operanti con il nuovo regime forfetario, invece, sono esenti dall’obbligo della dichiarazione IVA;
  • la nuova applicazione del reverse charge in ordine ai settori edile ed energetico. I contribuenti, che effettuano operazioni attive, devono compilare:
    • il rigo VE35 – campo 8, per le operazioni in reverse charge IVA del settore edile;
    • il rigo VE35 – campo 9, per le operazioni in reverse charge IVA del settore energetico. I destinatari di queste fatture devono invece compilare, rispettivamente, i quadri VF e VJ;
  • l’introduzione del meccanismo dello split payment IVA (Legge n. 190/2014). I soggetti titolari di partita IVA che nel 2016 hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione soggette al meccanismo di split payment devono dichiararne l’ammontare nel quadro VE, al rigo VE38. Il campo 5 del rigo VX4 è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti, e hanno diritto all’erogazione, in via prioritaria, del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata alle predette operazioni. Nel rigo VE50 va invece indicato l’importo delle operazioni di cessione beni e/o prestazione di servizi che i contribuenti effettuano nei confronti della Pubblica Amministrazione, che rientrano nel volume d’affari ai fini IVA.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA 2016

Sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA 2016 tutti i contribuenti titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, di cui agli artt. 4 – 5 del D.P.R. n. 633/1972, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili.

Sono, invece, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA 2016:

  • i contribuenti che, per l’anno d’imposta 2015, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto siffatte operazioni. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata;
    • ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche;
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

Termini e modalità di presentazione

La dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2015 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° Febbraio e il 30 Settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma, ovvero entro il 30 Settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nel modello Unico.

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.P.R. n. 322/98 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.