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La scorsa settimana, la Camera ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n. 3/2015 “Investment Compact”, che ora prosegue l’iter di conversione in legge nell’aula di Montecitorio.
Tra le principali modifiche spiccano quelle riguardanti le PMI innovative, il Fondo di garanzia e la Sabatini bis.

Novità per le PMI innovative

Un corposo pacchetto interviene sulla disciplina delle PMI innovative, dettata dall’articolo 4.
Innanzitutto, viene precisato che potranno assumere lo status di PMI innovative solo le società di capitali, anche cooperative, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato.
Un’ulteriore modifica riguarda il requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per l’acquisizione della qualifica di PMI innovativa.
In particolare, l’emendamento approvato prevede che, fra le spese in ricerca e sviluppo (che in base alla norma devono essere almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione), vengano esplicitamente inserite anche quelle per l’innovazione.

Agevolazioni fiscali anche alle PMI innovative con più di 7 anni

Doppia novità sul fronte delle agevolazioni fiscali riconosciute a chi investe nelle PMI innovative, di cui all’articolo 29 del D.lgs. n. 179/2012.
In primo luogo, viene stabilito che gli incentivi sono applicabili alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale e si demanda ad un decreto del MEF, di concerto con il Mise, l’individuazione delle modalità di attuazione di tali incentivi.
L’emendamento approvato prevede inoltre che le agevolazioni fiscali spettano anche alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, a condizione che presentino un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Questo piano dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.
Le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti di detti organismi sono demandate ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.lgs.

Cancellata l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale

Un ulteriore emendamento cancella l’esenzione dai diritti di segreteria e dal diritto annuale. Viene infatti specificato che le PMI innovative sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

Iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese

Cambiano anche le informazioni che le PMI innovative devono indicare nell’autocertificazione per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
In particolare, la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata in formato elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • ragione sociale e codice fiscale;
  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • oggetto sociale;
  • breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte al registro imprese di cui all’articolo 8 della legge n. 580/1993, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
  • elenco delle società partecipate;
  • indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
  • indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
  • numero di dipendenti;
  • sito internet.

Estensione della garanzia del Fondo a nuovi intermediari

Un altro emendamento approvato estende la garanzia, prima concessa esclusivamente alle banche, anche alle assicurazioni e agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) per attività di finanziamento alle imprese.

Modifiche alla Sabatini bis

Tra gli emendamenti approvati, di sicuro interesse è quello che modifica il meccanismo di finanziamento della cosiddetta Sabatini bis, prevedendo il ricorso facoltativo e non più obbligatorio all’apposito plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti da parte delle banche e degli intermediari che erogano i finanziamenti alle PMI.
L’emendamento approvato dispone che i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi che possono essere concessi con provvista diversa dal plafond CDP, nonché la misura massima dei contributi stessi, saranno definiti tramite un’integrazione al decreto attuativo del 27 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico.