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È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 maggio, il Decreto del MEF che rende operativo lo strumento dell’interpello sui nuovi investimenti.

Introdotto dal Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), l’interpello è una procedura di cui possono beneficiare le imprese che intendono ottenere maggiori certezze sui profili fiscali dei propri piani di sviluppo, prima di effettuare rilevanti investimenti in Italia.

Possono infatti presentare istanza di interpello le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato purché non siano inferiori a 30 milioni di euro, e con ricadute significative e durature sul piano occupazionale.

Tipologia e criteri di quantificazione degli investimenti

Possono essere oggetto di interpello:

  • la realizzazione di nuove attività economiche o l’ampliamento di attività economiche preesistenti;
  • la diversificazione della produzione;
  • la ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
  • le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.

Ai fini della determinazione del valore dell’investimento occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie per l’attuazione del piano di investimento. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell’investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all’iniziativa.

Modalità di presentazione e contenuto dell’istanza di interpello

L’istanza di interpello, redatta in carta libera, può essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata direttamente all’ufficio competente o inviata tramite PEC. Una copia dell’istanza e della relativa documentazione deve essere prodotta su supporto elettronico.

L’interpello deve contenere:

  • la denominazione dell’impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale (se diverso), il codice fiscale, la partita IVA ovvero un altro codice di identificazione dell’impresa, i recapiti del domiciliatario per la procedura dell’interpello. Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare all’investimento, l’istanza deve contenere i dati di tutte le imprese che partecipano all’iniziativa;
  • la descrizione dettagliata del piano di investimento che l’impresa istante intende effettuare in Italia. In particolare, devono essere indicati: l’ammontare dell’investimento (che, si ricorda, non deve essere inferiore a 30 milioni di euro) e la metodologia seguita per la quantificazione; i tempi e le modalità di realizzazione dell’investimento; le ricadute occupazionali; i riflessi dell’investimento oggetto dell’istanza sul sistema fiscale italiano;
  • le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione o in relazione alle quali si richiede di valutare l’eventuale abusività delle operazioni connesse all’investimento, le specifiche disposizioni antielusive delle quali si richiede la disapplicazione, i regimi o gli istituti specifici ai quali si richiede di avere accesso;
  • l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto, con l’indicazione esplicita delle soluzioni e dei comportamenti che l’istante intende adottare in riferimento all’attuazione dell’investimento;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.

Nel caso in cui gli elementi identificativi dell’impresa o del piano di investimento risultassero incompleti, l’Agenzia invita l’impresa a inviare la documentazione mancante. L’integrazione deve avvenire entro trenta giorni, pena l’inammissibilità dell’istanza di interpello.

Gli adempimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate deve fornire all’istante una risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, prorogabili di ulteriori 90 giorni dalla data di acquisizione delle informazioni necessarie o della documentazione integrativa richiesta al contribuente. L’impresa che non presenta l’ulteriore materiale richiesto è tenuta a rendere noti i motivi del mancato adempimento.

Il termine per la risposta del Fisco decorre dal momento in cui la domanda è completa. L’Agenzia, inoltre, al fine di verificare la correttezza dell’istanza, può chiedere al contribuente di comparire tramite rappresentante o procuratore.

La risposta resa dall’Agenzia delle Entrate vincola quest’ultima in riferimento al piano di investimento descritto nell’istanza di interpello ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stato reso il parere.

Inoltre, qualora la risposta dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza ammissibile e contenente una soluzione interpretativa non pervenga nei termini suddetti, si deve intendere che l’Amministrazione Finanziaria concordi con la soluzione prospettata dall’istante.

È pertanto nullo qualsiasi atto, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall’Amministrazione Finanziaria in difformità del contenuto della risposta all’interpello.

Le imprese che danno esecuzione alla risposta dell’Agenzia possono, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, accedere all’istituto dell’adempimento collaborativo (artt. 3-7, D.Lgs. n. 128/2015), purché ne ricorrano i presupposti.