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Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.107 dell’11 Maggio 2015 i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che modificano le black list sulla deducibilità dei costi e sulla disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies).

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Costi black list

Ai fini black list, il D.M. 27 Aprile 2015 attua quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, stabilendo che l’unico criterio da utilizzare è l’assenza di un adeguato sistema di scambio di informazioni fiscali con l’Italia.

Sulla base di questo criterio, sono stati espunti dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta di Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.

Permane la suddivisione tra:

  • paradisi fiscali puri: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Escono dalla lista la Malesia e le Filippine;
  • paradisi fiscali con eccezioni: Bahrein (escluse le società che operano nel settore petrolifero) e Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato). Escono dalla lista gli Emirati Arabi Uniti e Singapore;
  • paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie: eliminati dalla lista il Costarica e le Mauritius.

Regime CFC

Il D.M. 30 Marzo 2015 invece, aggiorna il D.M. 21 Novembre 2001, modificando l’elenco degli Stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni e che hanno un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, cioè – come chiarito dall’ultima Legge di Stabilità – inferiore al 50% di quello “nostrano”, e in riferimento ai quali vige la disciplina delle CFC.
Sono escluse dalla lista Filippine, Malesia e Singapore. Inoltre, l’abrogazione dell’art. 3 del D.M. del 2001 comporta l’eliminazione di quegli Stati per i quali le regole CFC si applicavano limitatamente a particolari soggetti o attività (Angola, Antigua, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenya, Mauritius, Panama, Portorico, Svizzera, Uruguay).