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Rimborso dell’IVA trimestrale: il modello IVA TR

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 20 Marzo 2015, ha approvato il modello IVA TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
È infatti possibile, ai sensi dell’art. 38 bis del DPR n. 633/1972, richiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile, superiore a 2.582,28 euro, realizzata nel trimestre precedente, nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

  • si esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (possibilità estesa anche ai subappaltatori a seguito dell’introduzione del regime del reverse-charge);
  • si effettuino operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuino acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo si precisa che tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
  • si sia in presenza di soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
  • si sia in presenza di soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive (si ricorda che si fa riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 17 Marzo 2012) per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
      • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
      • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
      • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
      • prestazioni indicate nell’art.19, c.3, lettera a-bis del DPR n. 633/1972.

Pertanto, in presenza di un credito IVA maturato nel trimestre il contribuente potrà:

  • se non rientra nelle casistiche sopra descritte, portare il credito in detrazione per il periodo successivo;
  • se rientra in almeno una delle casistiche sopra descritte:
      • chiederne il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito, l’apposito modello IVA TR approvato dall’Agenzia delle Entrate;
      • utilizzare il credito chiesto in compensazione direttamente sui modelli di pagamento F24.

L’aggiornamento del modello IVA TR si è reso necessario a seguito delle modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA apportate dall’art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) e dell’introduzione del meccanismo dello split payment da parte della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).
Il comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità, infatti, ha introdotto il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate dai soggetti Iva nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Si ricorda che i contribuenti interessati rientrano nei casi di erogazione dei rimborsi Iva in via prioritaria per un ammontare non superiore all’Iva applicata in regime di split payment.
L’articolo 13 del D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto Semplificazioni), invece, ha eliminato l’obbligo di presentazione delle garanzie nel caso di richieste di rimborso per un ammontare inferiore a 15.000 euro. Le richieste di rimborso di importi superiori a 15.000 euro richiedono, invece, (a differenza di quelle per l’utilizzo in compensazione del credito) l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato ovvero (nel caso di soggetti su cui è esercitato il controllo contabile) la sottoscrizione del modello IVA TR da parte dell’organo di controllo, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la consistenza patrimoniale e contributiva dell’istante.

Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel, entro la fine del mese successivo al trimestre 2015 cui si riferisce, quindi entro:

  • il 30 aprile 2015;
  • il 31 luglio 2015;
  • il 2 novembre 2015.

 

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