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L’art. 14 del D.Lgs. n. 147/2015 (Decreto crescita e internazionalizzazione) ha introdotto, nel DPR n. 917/1986 (TUIR), l’articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (branch exemption).

Già presente in contesti europei quale Regno Unito e Olanda, la disciplina della branch exemption offre lo spunto per una breve disamina di un regime che, se da un lato rafforza il principio di territorialità di una stabile organizzazione in deroga al principio di worldwide taxation, dall’altro impone il rispetto di alcuni specifici requisiti.

L’adesione a tale regime, infatti, deve avvenire tenendo conto che la branch exemption:

  • è irrevocabile (salvo alcune specifiche situazioni);
  • deve essere esercitata contestualmente all’apertura di una stabile organizzazione ovvero, se questa è già esistente, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma;
  • ha effetto dal medesimo periodo d’imposta in cui è esercitata;
  • è valida nel caso in cui le stabili organizzazioni non siano localizzate in Stati o territori indicati nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dall’art. 167, c. 4 del DPR n. 917/1986. In altri termini, le stabili organizzazioni devono essere localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Infatti, qualora la stabile organizzazione sia localizzata nei predetti Stati o territori o quando sia localizzata in Stati diversi, ma ricorrano le condizioni decreto, l’opzione può essere esercitata solo se sono soddisfatte le esimenti di cui all’art. 5, lett. a) e b) o dell’art. 8-ter del citato articolo. In altri termini, in presenza di prevalenti profitti passive e di tax rate inferiore alla metà rispetto a quello nazionale, l’opzione per la branch exemption può essere esercitata soltanto qualora le branch svolgano un’effettiva attività commerciale nel mercato di riferimento dello Stato o territorio in cui la stessa è insediata o se la casa madre riesce a dimostrare di non voler conseguire l’effetto di localizzare i redditi oltre confine. In assenza di tali esimenti, si applicano le regole generali di cui all’articolo 167 del DPR n. 917/1986.

Ricordiamo inoltre che, con comunicato stampa dello scorso 25 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha lanciato una consultazione pubblica sulle modalità applicative della branch exemption, contenute nella bozza di Provvedimento “Esenzioni degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai sensi dell’art. 14, c. 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.

I punti trattati nella bozza riguardano:

  • l’esercizio dell’opzione;
  • la cessazione dell’opzione;
  • il recapture delle perdite fiscali pregresse;
  • il recapture degli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pregressi e trattamento dei beni di cui all’art. 85 del TUIR;
  • la determinazione del reddito della stabile organizzazione esente;
  • gli utili provenienti da branch esenti;
  • le operazioni straordinarie;
  • le ritenute;
  • l’interpello;
  • l’ipotesi di doppia deduzione/doppia esenzione (“mismatching”);
  • l’applicazione dell’Exit Tax.

Suggerimenti, commenti ed osservazioni possono essere inviati entro il 31 marzo prossimo, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo branchexemption@agenziaentrate.it.