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L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un credito di imposta per tutte le imprese interessate ad effettuare formazione del personale in ambito tecnologia 4.0.

L’incentivo si applica solamente alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Bonus formazione 4.0: i soggetti beneficiari

In primo luogo possono accedere al credito di imposta tutte le imprese che attuano un’attività di formazione.

In secondo luogo il credito di imposta formazione 4.0 non è condizionato dall’utilizzo degli incentivi Industria 4.0.

Formazione agevolata

Possono usufruire del credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o per consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, perciò le tecnologie previste dal Piano sono:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono escluse dal credito di imposta le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dalle imprese, ossia i corsi di sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente  e ogni corso di formazione obbligatoria.

In più le attività formative devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali e devono riguardare i seguenti ambiti:

  • vendita e marketing (acquisti, gestione del magazzino, marketing, ecc.);
  • informatica e tecniche (analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, ecc.);
  • tecnologie di produzione (robotica, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, ecc.).

Misura dell’agevolazione

Il credito di imposta compete nella misura del 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative.

L’importo massimo annuale riconosciuto per ciascun beneficiario è di 300.000 euro.

Certificazione dei costi

Per beneficiare del credito di imposta, le imprese sono tenute a certificare i costi delle spese di formazione.

Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale devono avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione.

In tal caso, il revisore legale è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore.

Di conseguenza per queste imprese le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al credito di imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.

Utilizzo del credito di imposta

A livello fiscale il credito può essere quindi utilizzato solo in compensazione nel modello F24 dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

In altre parole il beneficio:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi di imposta successivi;
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • dal punto di vista della deducibilità degli interessi e delle spese non concorre alla determinazione del rapporto rilevante;
  • non è soggetto al limite annuale di 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007 ) , né al limite di compensabilità di crediti di imposta di 700.000 euro.