• Il Blog di Poker

Con il Provvedimento Direttoriale n. 16341/2016 dello scorso 29 Gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IRAP 2016.

Il modello IRAP deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D. Lgs. n. 446/1997.

Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Le principali novità

Il modello IRAP 2016 recepisce l’ingresso di alcune agevolazioni quali:

  • l’introduzione del regime di patent box: il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali fa il suo debutto all’interno della nuova sezione XVI del quadro IS. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno esercitato la relativa opzione, i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare;
  • la deduzione del costo residuo sostenuto per il personale dipendente: è prevista, a favore di tutti i soggetti passivi, la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente l’ammontare delle deduzioni analitiche o forfetarie riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione di specifiche disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 446/97;
  • il credito d’imposta del 10% per i contribuenti che non si avvalgono di dipendenti: il credito è riconosciuto con decorrenza al 1° Gennaio 2015 in misura pari al 10% dell’imposta lorda. L’agevolazione, da utilizzare esclusivamente in compensazione, spetta alle imprese alle quali non si applicano le deduzioni per lavoro dipendente.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IRAP

Devono presentare la dichiarazione IRAP:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e le società in accomandita per azioni, Srl, le società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione;
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, le società semplici e le associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Termini e modalità di presentazione

La dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.

In particolare:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R., il termine di presentazione della dichiarazione IRAP è fissato al 30 Settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 73, c. 1, del T.U.I.R., nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis dell’art. 3, il termine di presentazione della dichiarazione IRAP è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

La dichiarazione IRAP, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

  • direttamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.