L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta, mediante F24, dell’incentivo fiscale previsto dal “Decreto competitività” a favore dei titolari di reddito d’impresa. 

Con la risoluzione n. 96/E dello scorso 19 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo6856” da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, previsto dall’art. 18 del cosiddetto “Decreto competitività” (D.L. n. 91/2014), per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

La risoluzione ha previsto l’entrata in vigore del suddetto codice tributo a partire dal 1° gennaio 2016.

I beneficiari del credito d’imposta

Beneficiari del credito d’imposta sono i contribuenti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge) e il 30 giugno scorso, hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano.

L’agevolazione si applica, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive localizzate nel nostro Paese.

A poter usufruire del credito d’imposta sono sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Come funziona il credito d’imposta

Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario pari ad almeno diecimila euro, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

La disciplina prevede che il credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in via di compensazione – debba essere ripartito in tre quote annuali di pari importo: la prima a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016.

Come compilare il modello F24

Il codice tributo deve essere riportato all’interno della sezioneErario” del modello di pagamento in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba provvedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va invece indicato l’anno di sostenimento della spesa.