• Il Blog di Poker

Con il Provvedimento n. 45144/2016, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 20 settembre 2016 il termine per l’invio della comunicazione Black List relativa al 2015, separando così l’adempimento dallo Spesometro.

Il differimento è stato predisposto per permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Lo slittamento, inoltre, ha permesso di scongiurare il rischio che, effettuando un doppio invio dei dati (uno per quelli relativi allo Spesometro e uno per quelli relativi alla Black List), il modello polivalente inviato per secondo potesse sovrascrivere il primo, cancellandolo, ed esponendo così il contribuente alle sanzioni connesse all’inadempimento.

In sostanza, quindi, per i dati relativi al 2015, i soggetti IVA devono effettuare – tramite il modello polivalente – due comunicazioni distinte:

  • la prima, relativa allo Spesometro, entro il 10 aprile 2016 (soggetti IVA mensili) o entro il 20 aprile 2016 (soggetti IVA trimestrali);
  • la seconda, relativa alla comunicazione Black List (quadro BL), entro il 20 settembre 2016.

Nel caso in cui, invece, gli operatori avessero già inviato il modello polivalente, anche con riferimento alla comunicazione Black List, non dovrebbero più avere l’onere – trattandosi di una proroga – di trasmettere nuovamente i dati al Fisco.

Soggetti obbligati alla comunicazione Black List

Sono obbligati alla comunicazione annuale della Black List tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, nello specifico:

  • le società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex art. 73, c. 1, lettere a) e b) del TUIR);
  • le società di persone;
  • le imprese individuali;
  • gli enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa;
  • le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti;
  • i soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. CFC (Controlled Foreign Companies);
  • i soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex art. 73, c. 3 o c. 5-bis del TUIR.

Operazioni Black List da comunicare

Le operazioni Black List relative al 2015, per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione annuale tramite l’apposito modello polivalente, sono tutte quelle operazioni commerciali complessivamente superiori a 10.000,00 euro, aventi come oggetto:

  • l’acquisto di merce da fornitore Black List extra Ue con sdoganamento della merce in Ue;
  • le cessioni di beni;
  • le prestazioni di servizi effettuate e ricevute;
  • le prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione;
  • le importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento;
  • le importazione senza Iva;
  • le fatture del fornitore registrate in contabilità prima della bolletta doganale.

Vanno invece escluse, dall’obbligo di comunicazione annuale, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:

  • trasporti;
  • strutture alberghiere;
  • tutte le spese relative alle trasferte.