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Nuove regole a partire da gennaio 2020

Le cessioni intracomunitarie sono acquisti e cessioni di beni derivanti da operazioni a titolo oneroso, che intercorrono tra soggetti passivi Iva appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea.

Iniziando dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le norme stabilite dal regolamento UE n. 1912/2018 in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni.

Inoltre per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA  il cedente dovrà procurare una documentazione valida per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE e accertarsi dell’iscrizione al VIES da parte del cessionario.

In particolare, queste nuove direttive sono state pensate per ridurre maggiormente il tasso di evasione fiscale; a tal proposito sono state introdotte delle modifiche all’ articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE, il quale da rilevanza sostanziale a due elementi:

  • cedente e cessionario devono essere dotati di numero identificativo Iva e iscritti all’Archivio VIES – VAT Information Exchange System.  Di conseguenza tale sistema consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma dell’esistenza delle partite Iva dei propri clienti e agli organi di controllo di verificare la correttezza degli scambi intracomunitari.
  • corretta compilazione e presentazione del Modello Intra da parte del cedente.

Requisiti per una corretta cessione intracomunitaria di beni

Perciò per poter realizzare una ordinaria cessione intracomunitaria dei beni, non imponibile ai sensi dell’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993, sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • soggettività passiva del cedente (operatore economico);
  • iscrizione del cedente al Sistema VIES;
  • soggettività passiva del cessionario (operatore economico);
  • iscrizione del cessionario al Sistema VIES di un Paese membro diverso da quello di partenza della merce;
  • effettivo trasferimento fisico dei beni tra due diversi Paesi membri: prova di cessione intracomunitaria;
  • onerosità dell’operazione, per cui le cessioni a titolo gratuito sono soggette alla normativa interna;
  • corretta compilazione e presentazione del Modello Intra relativo alle Cessioni da parte del cedente.

Prova di cessione intracomunitaria

Inoltre a partire dal 1° Gennaio 2020 sarà obbligatorio rispettare le regole previste dal Regolamento di esecuzione del 4 Dicembre 2018, il quale ha introdotto  il nuovo articolo 45 bis.

Tale articolo precisa quali sono le prove di cessione intracomunitaria valide in tutti i Paesi UE.

Si distinguono due diverse situazioni:

Trasporto a cura del venditore, il quale certifica che i beni sono stati spediti ed è in possesso di almeno due elementi di prova rilasciati da entrambe le parti:

  1. una lettera CMR;
  2. una polizza di carico;
  3. una fattura di trasporto aereo;
  4. una fattura emessa dallo spedizioniere.

Trasporto a cura dell’acquirente: il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente in cui si certificano sia l’avvenuta spedizione dei beni, sia lo Stato membro di destinazione, nonché almeno due degli elementi di prova sopraelencati.

Per maggiori dettagli visitare il sito della Camera di Commercio