• Il Blog di Poker

Con il provvedimento n. 10729/2018 dello scorso 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in via ufficiale il modello e le istruzioni per la Certificazione Unica 2018 (CU 2018). Si tratta di una nuova modalità per la certificazione del reddito, proposta dall’Agenzia delle Entrate come sostituto del CUD, nell’ottica di semplificare gli adempimenti burocratici.

La Certificazione Unica 2018 è il documento fiscale per l’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo e redditi diversi.

Le scadenze

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il cosiddetto modello “sintetico” entro il 3 aprile 2018, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.

I sostituti d’imposta possono consegnare la Certificazione Unica ai lavoratori in due diverse modalità:

• in forma cartacea;
• via e-mail.

La Certificazione Unica cartacea si compone di due fogli:

• nel primo foglio sono riportati tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il reddito, oltre alla firma da parte del datore di lavoro;
• nel secondo foglio sono riportati i dati fiscali tipici della Certificazione Unica ovvero i redditi erogati e le detrazioni effettuate, distinte per tipologia.

Infine, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire  entro il 31 ottobre 2018.

Trasmissione e rettifiche

I sostituti di imposta possono trasmettere anche più “CU 2018” relative al medesimo percipiente senza la necessità di “accorpare” i dati in un unico modello.

I sostituti di imposta possono decidere di effettuare più invii delle certificazioni, trasmettendo prima le certificazioni di lavoro dipendente e successivamente le certificazioni di lavoro autonomo.

Ogni certificazione sarà contraddistinta da un protocollo telematico.

Per rettificare una certificazione si dovrà procedere con l’invio di una certificazione di tipo sostitutivo.

Le novità più rilevanti

Tra le novità più rilevanti della Certificazione Unica 2018, si ricordano:

  • l’introduzione di una sezione per la certificazione dei redditi da “locazioni brevi”, ossia per i contratti di durata non superiore a 30 giorni. La normativa vigente (art. 4 del DL. n. 50/2017) prevede che i soggetti che risiedono in Italia ed esercitano attività di intermediazione immobiliare, siano tenuti ad applicare una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di “locazioni brevi”, nonché a rilasciare la Certificazione Unica. Nella CU 2018 c’è una specifica sezione per la gestione dei dati che gli intermediari devono compilare in relazione a ciascun contratto di locazione;
  • l’implementazione della sezione “Assistenza Fiscale” con l’introduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato: nella sezione riferita all’assistenza fiscale sono stati introdotti i punti 101 (va indicato l’importo effettivamente trattenuto in base a quanto riportato nel 730/4 alla voce “imposta sostitutiva incremento produttività” con riferimento al dichiarante), 102 (da compilare nell’ipotesi in cui l’importo non sia stato trattenuto in tutto o in parte), 165 (in presenza della casistica, il campo sarà valorizzato dalla procedura automaticamente), 301 e 302 dedicati all’imposta sostitutiva sui premi di risultato;
  • lo scorporo della sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” in due parti, una per il sostituto dichiarante e una per gli altri sostituti.