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Black list 2015

Comunicazione operazioni black list 2015: i soggetti IVA nazionali, che intrattengono relazioni commerciali con operatori aventi residenza, sede o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, devono effettuare specifica comunicazione black list per via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo le nuove modalità introdotte dalla riforma fiscale 2015. Il Decreto “Semplificazioni”, ha previsto, infatti, che l’obbligo di comunicazione tramite modello polivalente (Spesometro) sussista per i soggetti che hanno effettuato operazioni complessivamente superiori a 10 mila euro e non più a 500 euro, come indicato nella precedente normativa.

Pertanto, non sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale black list, a partire dal 2015, coloro che hanno posto in essere operazioni con operatori paradisiaci per un valore complessivo inferiore ad euro 10.000,00.

Superata tale soglia, devono essere comunicate tutte le operazioni poste in essere a prescindere dell’importo.

Il Decreto ha previsto, inoltre, che la comunicazione debba essere effettuata esclusivamente a cadenza annuale e non più, come in precedenza, con periodicità mensile o trimestrale.

I termini per l’invio della comunicazione tramite modello polivalente coincidono con la presentazione dello Spesometro 2015, fissata al 10, 20 e 30 Aprile 2015.

Soggetti obbligati alla comunicazione black list 2015

Sono obbligati alla comunicazione annuale della black list tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, nello specifico:

  • le società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);
  • le società di persone;
  • le imprese individuali;
  • gli enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa;
  • le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti;
  • i soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies;
  • i soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex art. 73, comma 3 o comma 5-bis del TUIR.

Soggetti esonerati dalla comunicazione black list 2015

I soggetti che non sono obbligati alla comunicazione annuale della black list sono tutti i soggetti che non esercitano attività d’impresa, ovvero:

  • gli enti non commerciali;
  • i privati;
  • i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi;
  • i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) per il periodo di efficacia dell’opzione.

Operazioni black list da comunicare

Le operazioni black list 2015, per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione annuale tramite l’apposito modello polivalente, sono tutte quelle operazioni commerciali intrattenute tra imprese italiane e Paesi black list che hanno come oggetto:

  • l’acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della merce in Ue;
  • le cessioni di beni;
  • le prestazioni di servizi effettuate e ricevute;
  • le prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione;
  • le importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento;
  • le importazione senza Iva;
  • le fatture del fornitore registrate in contabilità prima della bolletta doganale.

Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla black list, ovvero le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:

  • trasporti;
  • strutture alberghiere;
  • tutte le spese relative alle trasferte.

Sanzioni previste per omessa comunicazione operazioni black list

Per i soggetti obbligati alla comunicazione black list che omettono, tardano o trasmettono dati non veritieri, viene applicata una sanzione amministrativa di diverso importo a seconda che si ricorra o meno al ravvedimento operoso:

  • sanzione per omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti: da 258,00 a 2065,00 euro;
  • sanzione per chi viola, con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche relative a tributi diversi: la sanzione applicata è equivalente alla violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio;
  • sanzione per recidiva, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione in esame: ciascuna violazione viene punita secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni.

Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.